Regolamento regionale 6 aprile 1962, n. - Testo storico

Regolamento regionale 6 aprile 1962

Regolamento interno per il servizio di economato, demanio e patrimonio

Art. 1

Al servizio di economato spettano i compiti previsti dagli articoli 32 e 71 delle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e dal presente regolamento interno.

Al servizio di Economato è addetto il seguente personale regionale il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dalle norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive norme modificative:

- Ragioniere economo - Ragioniere di 2^ classe - Applicato di 1^ classe - Applicato di 2^ classe - Geometra di 2^ classe (addetto al servizio manutenzione ed amministrazione dei beni immobili della Regione.)

Art. 2

L'Economato regionale provvede al pagamento in contanti delle seguenti spese:

a) minute spese d'ufficio di importo singolo non superiore alle lire 10.000 (diecimila);

b) spese per la manutenzione ed il funzionamento degli automezzi, di carattere eccezionale;

c) spese per riparazione e manutenzione dei mobili e dei locali d'ufficio di importo non superiore alle lire 10.000 (diecimila);

d) competenze fisse al personale incaricato addetto alle pulizie dei locali e uffici;

e) spese per l'acquisto di carta bollata e di marche da bollo per uso degli uffici regionali;

f) spese per la bollatura dei mandati di pagamento e dei registri delle deliberazioni;

g) spese postali, telegrafiche e telefoniche;

h) salari agli operai giornalieri e saltuari;

i) sussidi urgenti di assistenza a persone bisognose, di importo non superiore alle 50.000 (cinquantamila) disposti dal Presidente della Giunta e dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza e sussidi a favore dell'infanzia illegittima;

l) anticipazione per indennità di missione ad amministratori regionali, a funzionari della regione e di altri uffici e servizi di interesse regionale previa autorizzazione dell'Assessore competente.

Art. 3

Per provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo 2, salvo rendiconti documentati da presentarsi almeno ogni trimestre per l'approvazione delle spese da parte della Giunta, sono anticipati all'Economo fondi nella misura stabilita dalla Giunta regionale sino ad un ammontare massimo di L. 6.000.000 (seimilioni).

Art. 4

Con motivate deliberazioni della Giunta regionale possono essere, di volta in volta, disposti speciali accreditamenti o anticipazioni di fondi, salvo rendiconti documentati, per il pagamento di spese previamente approvate e liquidate dalla Giunta concernenti sussidi e pagamenti vari in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 5

L'Economo non può dar corso a pagamenti di somme che risultino eccedenti gli importi degli accreditamenti disposti a suo favore per le varie spese e deve entro tre mesi rendicontare e documentare i pagamenti di somme effettuate sui fondi economali, al fine di ottenere l'approvazione ed il reintegro dei fondi.

Art. 6

In caso di assenza o impedimento del Ragioniere Economo, il servizio di economato è affidato provvisoriamente ad altro funzionario dell'Ufficio Ragioneria, con provvedimento del Presidente della Giunta e su proposta dell'Assessore alle Finanze.

Art. 7

Il servizio di economato deve provvedere agli atti e proposte di sua competenza per l'espletamento dei seguenti compiti, in conformità alle disposizioni approvate dalla Giunta regionale o dall'Assessore alle Finanze e con l'osservanza delle norme di contabilità generale dello Stato o di quelle similari in vigore per gli Enti pubblici territoriali locali:

a) compilazione e aggiornamento degli inventari dei beni mobili della Regione, provvedendo alle necessarie variazioni;

b) compilazione ed aggiornamento degli inventari dei beni immobili della Regione e degli istituti dipendenti dalla Regione;

c) vigilanza sulla conservazione dei locali e dei mobili di proprietà della Regione;

d) acquisto, riparazione e trasporto dei mobili e dei materiali dell'Amministrazione regionale;

e) rinnovazione delle divise e oggetti di vestiario da assegnare al personale salariato;

f) acquisto, rinnovazione e manutenzione del materiale occorrente per la manutenzione e per la pulizia interna dei locali e degli uffici;

g) vendita di oggetti e materiali fuori uso;

h) acquisto di oggetti di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni occorrenti ai vari uffici e servizi;

i) rinnovazione polizze e pagamento dei premi per le assicurazioni contro gli incendi degli stabili nonché per i danni ed i rischi relativi agli automezzi della Regione;

l) controllo e liquidazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche;

m) conservazione ed assegnazione ai vari Uffici degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria, dei mobili, delle uniformi per il personale salariato, delle macchine da scrivere e calcolatrici, dei duplicatori, degli apparecchi da riproduzione di copie di atti, di apparecchiature tecniche varie di quanto altro possa occorrere per il funzionamento dei vari Uffici;

n) vigilanza affinché il materiale mobile in dotazione ai vari Uffici sia mantenuto in buono stato e non sia trasferito da un servizio ad un altro senza preventivo benestare dell'Economato regionale.

Art. 8

Alle piccole spese economali, per la fornitura di stampati e di materiale vario e di consumo, necessario per il normale funzionamento dei servizi regionali, provvede il servizio Economato, in base a preventive offerte di prezzi da richiedersi alle varie Ditte fornitrici e mediante rilascio di buoni o di lettere di ordinazione vistati dall'Assessore alle Finanze.

Gli inviti a presentare offerte di forniture saranno fatti a Ditte e Società notoriamente idonee ed in grado di far fronte, con puntualità e precisione, agli impegni cui aspirano, nei modi, nei tempi e con le garanzie necessarie.

Per le spese relative ad ordinazioni di importo superiore alle Lire centomila l'Economato provvederà a rilasciare gli ordini di acquisto in seguito a contratti stipulati con l'osservanza delle norme della legge di contabilità generale dello Stato ed approvati dalla Giunta regionale.

Art. 9

L'Economato regionale custodisce e registra le somme ed i titoli costituenti cauzioni provvisorie depositate a garanzia dalle Imprese e dai privati partecipanti a gare di appalto indette dalla Regione.

Chiuse le gare, i depositi costituiti dai concorrenti non risultati vincitori delle stesse vengono restituiti, mentre quelli fatti dagli aggiudicatari sono trasferiti alla Tesoreria regionale, in deposito vincolato infruttifero, ove trattasi di somme in denaro.

Art. 10

E' vietato all'Economato regionale di ricevere in custodia o ad altro titolo, denaro, oggetto e valori di proprietà privata e nell'interesse esclusivo di privati, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore alle Finanze.

L'Economato regionale non può tenere altre gestioni di fondi non previste espressamente dalle leggi e dai regolamenti regionali.

Art. 11

Per ciascuna gestione di fondi affidatagli, l'Economo regionale deve tenere apposita scrittura contabile ai sensi di legge e sotto il controllo del Dirigente l'Assessorato delle Finanze, nonché secondo le speciali eventuali disposizioni scritte dell'Assessorato alle Finanze.

Art. 12

L'Ufficio gestione bilancio non può emettere mandati di pagamento concernenti spese per l'acquisto di materiale soggetto a iscrizione in inventario se le relative fatture non sono corredate del prescritto visto dell'Economato regionale attestante la avvenuta registrazione e presa in carico di inventario del materiale acquistato.

Art. 13

Gli Uffici consegnatari debbono fare segnalazione dei beni mobili divenuti inservibili all'Economato regionale affinché provveda agli atti e proposte di sua competenza per la riparazione o la vendita.

Art. 14

La gestione e la manutenzione ordinaria dei beni immobili e mobili della Regione è affidata all'Economato regionale che, a mezzo dell'Ufficio demanio e patrimonio, provvede alla esecuzione dei piccoli lavori di manutenzione non comportanti appalti o forniture di importo superiore alle Lire 40.000 (che rientrano nella competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici).

Il Geometra di 2a classe addetto al servizio demanio e patrimonio regionale provvede alla esecuzione degli anzidetti piccoli lavori di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili della Regione avvalendosi di personale salariato addetto alla manutenzione degli stabili.

Art. 15

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Servizio Economato compila la situazione del patrimonio immobiliare della Regione.

Detta situazione verrà trasmessa all'Ufficio Assessorato per la compilazione del conto patrimoniale dell'Amministrazione regionale.

Art. 16

Il Dirigente l'Assessorato alle Finanze o un suo delegato, oltre alle verifiche periodiche normali, potrà disporre verifiche saltuarie alla Cassa dell'Ufficio Economato, redigendone appositi verbali vistati dall'Assessore alle Finanze.

Art. 17

Il Ragioniere Economo, nella sfera delle sue attribuzioni e con il preventivo assenso del Segretario generale e del Ragioniere capo, può eseguire indagini, verifiche e rilievi di dati presso i vari Uffici e Servizi dell'Amministrazione regionale.